Informativa intelligenza artificiale ai clienti: la frase sui dati
· Aggiornato il · Scritto e aggiornato da Joaquín Trapero, Nonimo
Chi svolge in Italia una professione intellettuale è tenuto, dal 10 ottobre 2025, a informare il cliente dell’uso di sistemi di intelligenza artificiale. Lo stabilisce il secondo comma dell’articolo 13 della legge italiana sull’intelligenza artificiale (legge n. 132/2025), entrata in vigore quel giorno, che vuole quelle informazioni date «con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo». Non dice con quale documento, non chiede la firma del cliente e non prevede una sanzione propria.
I modelli pronti ci sono: lo schema del CNF per gli avvocati, la clausola contrattuale dei commercialisti, le formule dell’Ordine degli avvocati di Firenze, il modulo diffuso da Confprofessioni. Coprono bene che cosa fa l’IA e chi controlla il risultato. Sulla domanda che il cliente fa per prima, cioè dove vanno a finire il suo nome, il suo codice fiscale e i suoi conti, si fermano a una formula: «nel rispetto del GDPR».
Questa pagina serve a scrivere la riga che manca nella tua informativa intelligenza artificiale. Trovi i modelli messi a confronto, dove consegnare l’informativa, una clausola completa da incollare nel mandato o nella lettera d’incarico, e la frase sui dati in due versioni: per lo studio che sostituisce i dati identificativi prima di incollare, e per quello che non lo fa.
Informativa intelligenza artificiale: che cosa chiede l’articolo 13 al professionista
La norma si compone di due soli commi. Il primo limita l’IA a un ruolo ausiliario, perché a prevalere resti il lavoro del professionista. Il secondo, quello che interessa qui, obbliga il professionista a spiegare a chi riceve la prestazione quali sistemi di IA usa. Il testo per esteso, accanto all’articolo 622 del codice penale, è riportato in ChatGPT, segreto professionale e articolo 13.
La norma vale per tutte le professioni intellettuali, iscritte a un albo o no: avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, notai, ma anche architetti e ingegneri. Il criterio sta in tre aggettivi: chiaro, semplice ed esaustivo. Il terzo è quello che i modelli in circolazione rispettano meno. Per il medico la stessa legge aggiunge il diritto del paziente a essere informato, spiegato nella guida sui referti medici e l’intelligenza artificiale.
Che cosa la norma lascia a te
Il testo non fissa la forma, il momento, il supporto né la durata della conservazione. Non chiede nemmeno che il cliente accetti: le informazioni «sono comunicate», e basta. Le lacune le hanno colmate gli Ordini e i Consigli nazionali, con documenti che non sono vincolanti ma che oggi sono il riferimento di chi deve valutare se un’informativa è stata data bene.
Questa norma non va confusa con il regolamento europeo sull’IA, che a chi la adopera in ufficio impone altri doveri, con scadenze sue: li trovi in che cosa deve fare il deployer secondo l’AI Act. L’informativa al cliente è un obbligo solo italiano, ed è già in vigore.
Per i commercialisti è anche un dovere deontologico
Il 20 novembre 2025 il CNDCEC ha modificato il proprio codice deontologico, e i nuovi commi 8, 9 e 10 dell’articolo 21 sono in vigore dal 21 novembre. Il comma 10 riprende l’articolo 13 quasi parola per parola e aggiunge due cose: l’informazione va data «al cliente e alla parte assistita», e se ne fa menzione «anche nella eventuale documentazione prodotta». Per un commercialista, quindi, l’IA si dichiara nel mandato e poi anche nel parere o nella relazione.
I modelli di informativa già pubblicati, e che cosa dicono dei dati
Nell’ottobre 2025 sono usciti cinque testi che oggi circolano negli studi di tutta Italia. Messi uno accanto all’altro, si vede subito che cosa hanno in comune e dove si separano.
| modello | chi lo firma | com’è fatto | che cosa dice dei dati |
|---|---|---|---|
| Schema di informativa | CNF, 13/10/2025 | dichiarazione dell’avvocato, controfirmata dal cliente | «nel pieno rispetto» del GDPR e della deontologia |
| Clausola contrattuale tipo | CNDCEC, 9/10/2025 | quattro punti da inserire nel mandato | rinvio a GDPR, AI Act e informativa ex art. 13 GDPR |
| Formule A, B e C | Ordine degli avvocati di Firenze, 9/10/2025 | dichiarazione del cliente, ampia, ristretta o sintetica | «nel pieno rispetto» della normativa sui dati |
| Modulo in cinque punti | Confprofessioni, ottobre 2025 | caselle da barrare, firma del cliente | tipo di sistema, provenienza, rinvio all’informativa privacy |
| Circolare ai Consigli provinciali | Consulenti del lavoro, 6/10/2025 | indicazioni, nessun modulo | chiede comunicazioni «chiare e tracciabili» |
Fonti: i cinque documenti, letti per intero il 24 settembre 2026; link nell’elenco in fondo.
Lo schema del CNF è il più corto: l’avvocato informa che potrà usare sistemi di IA per attività di supporto, elenca qualche esempio (segreteria, ricerca normativa e giurisprudenziale, analisi preliminare di documenti, bozze), promette la verifica «attenta e accurata» del risultato, e il cliente firma di essere stato reso edotto. Lo stesso file, identico, è ripubblicato sui siti degli Ordini degli avvocati di Milano, Modena e Roma.
La clausola del CNDCEC è la più completa. La si trova a pagina 116 della Guida operativa #3, in appendice D, e aggiunge due cose che lo schema forense non ha: il cliente prende atto che nessuna decisione che lo riguarda sarà presa dalla sola macchina, come vuole l’articolo 22 del GDPR, e può opporsi all’uso dell’IA nella sua pratica, con una richiesta «espressa e motivata».
Un modulo che chiede dove stanno i sistemi
Il modulo diffuso da Confprofessioni è l’unico che si avvicina alla questione dei dati. Chiede di barrare se i sistemi sono residenti nel sistema informatico chiuso del professionista oppure online, con una banca dati fuori dal suo controllo, e se sono prodotti in Italia, nell’Unione o fuori. È una buona domanda, ma riguarda lo strumento, non il testo del cliente: si può usare un servizio europeo e mandargli comunque il codice fiscale per intero.
Due modelli citano un decreto sbagliato
Un dettaglio da correggere prima di copiare. Le tre formule dell’Ordine di Firenze e il punto 5 del modulo di Confprofessioni rinviano al «D.Lgs.193/2006». Quel decreto, su Normattiva, è l’attuazione del codice comunitario dei medicinali veterinari. Il Codice privacy è il 196 del 2003: se usi una di quelle formule, cambia il numero.
Nessuno di questi testi va confuso con la policy interna, cioè le regole che lo studio dà a praticanti e dipendenti: la Guida del CNDCEC le tiene in due capitoli diversi, e un modello di regole interne, pronto da adattare, è nella policy IA per chi lavora in studio.
Dove si consegna l’informativa: lettera d’incarico, mandato o procura
La legge non sceglie il documento, e la scelta dipende da come lo studio formalizza già gli incarichi. L’Ordine di Firenze lo ha detto in chiaro: la modalità è rimessa al professionista, fra lettera di incarico, preventivo, mandato o informativa apposita. Il criterio pratico è uno solo: l’informativa deve arrivare prima che l’IA tocchi la pratica, e deve restare la prova che è arrivata.
| documento | quando si usa | come ci entra l’informativa |
|---|---|---|
| Lettera d’incarico o mandato | nuovi clienti | una clausola, firmata con il resto |
| Informativa separata | clienti già in carico | foglio a parte, firma per presa visione |
| Preventivo | studi che partono dal preventivo | una riga che rinvia al foglio completo |
| Procura alle liti | contenzioso | un richiamo all’informativa già consegnata |
Fonti: Ordine degli avvocati di Firenze, comunicazione del 9 ottobre 2025; CNDCEC, Guida operativa #3, paragrafo 5.6.
Per i commercialisti la Guida operativa #3, al paragrafo 5.6, indica il momento: preferibilmente all’accettazione dell’incarico, insieme agli altri obblighi informativi del codice deontologico. Per gli avvocati vale lo stesso ragionamento con l’articolo 27 del codice deontologico forense, che chiede di informare la parte assistita «all’atto dell’assunzione dell’incarico». Il notaio, che informa le parti e non un cliente, ha una situazione sua, raccontata nella guida su notaio e segreto professionale.
I clienti che avevi prima del 10 ottobre 2025
L’articolo 13 non ha una norma transitoria, quindi l’obbligo vale anche per gli incarichi in corso. L’Ordine di Firenze, il 9 ottobre 2025, ha scritto ai propri iscritti che da quel giorno non farla equivale a violare una norma di legge. Per chi ha già firmato il mandato la strada più pulita è una comunicazione scritta a parte, via PEC o consegnata a mano, con la firma per presa visione restituita.
Firma o semplice consegna
La firma non è richiesta. Le formule fiorentine la prevedono comunque e la definiscono non indispensabile ma raccomandata, e lo schema del CNF chiude con la sottoscrizione del cliente. Il motivo è la prova: se un giorno la domanda sarà se l’informativa è stata data, un foglio firmato nel fascicolo risponde da solo. Il vademecum per avvocati del COA di Roma aggiunge di annotare nel fascicolo di studio anche l’uso che dell’IA si è fatto.
La formula «nel rispetto del GDPR» e la domanda vera del cliente
Quattro modelli su cinque, sui dati, dicono la stessa cosa con parole diverse: il trattamento avverrà nel rispetto del regolamento europeo. È una promessa che il professionista fa comunque per legge, con o senza informativa, e al cliente non comunica niente di nuovo. Il criterio dell’esaustività chiede di più.
Il cliente che legge «intelligenza artificiale» nel mandato si fa una domanda concreta: il mio nome, il mio codice fiscale, i miei conti finiscono su un server di un’azienda americana? Le risposte possibili sono due, e sono entrambe legittime. O lo studio toglie i dati identificativi prima di incollare, o li manda al fornitore dentro un contratto che ne regola l’uso. Quello che non va bene è non dirlo.
Il paragrafo del CNDCEC che chiede proprio questo
Nella Guida operativa #3, il paragrafo 5.5.2 elenca quattro voci da tenere documentate: che sistema si usa, come se ne controllano i risultati, «le misure adottate per garantire la riservatezza dei dati» e che cosa si è detto al cliente. La terza e la quarta sono la stessa informazione vista da due lati.
Se hai una misura, la documenti per te e la comunichi al cliente; se non ce l’hai, una clausola che promette il rispetto del GDPR non ne prende il posto.
Il codice deontologico dei commercialisti, all’articolo 21 comma 9, va nella stessa direzione: chi usa l’IA deve accertarsi che i sistemi abbiano misure adeguate di sicurezza e riservatezza. Per il servizio più diffuso, conservazione e luogo del trattamento sono ricostruiti in ChatGPT e la privacy dei tuoi dati.
Informativa sull’IA e informativa privacy: due fogli che si rimandano
Lo studio ha già un’informativa privacy per i clienti, scritta ai sensi dell’articolo 13 del GDPR. Quella informativa deve indicare, alla lettera e), gli eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati, e alla lettera f) l’eventuale trasferimento verso un paese terzo con le garanzie che lo coprono. L’articolo 14 chiede lo stesso per i dati raccolti da altri, come quelli della controparte o dei dipendenti del cliente.
Se il fornitore dell’assistente riceve i dati personali del cliente, è un destinatario, e spesso tratta i dati anche fuori dall’Unione. Va quindi nell’informativa privacy, con le sue garanzie. Se invece i dati identificativi vengono sostituiti prima dell’invio, il fornitore riceve un testo con etichette al posto dei nomi, e l’informativa privacy può dirlo. In entrambi i casi l’informativa sull’IA dovrebbe rimandare all’altra, e viceversa.
Quando il commercialista tratta dati per conto del cliente
Per le pratiche contabili e del lavoro il margine si restringe. Quando lo studio elabora le buste paga o tiene la contabilità, spesso è responsabile del trattamento per conto del cliente, che per quei dati resta titolare. In quel ruolo, l’articolo 28, paragrafo 2, del GDPR vieta di ricorrere a un altro responsabile senza autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare.
Un assistente di IA che riceve i nomi dei dipendenti del cliente è, di fatto, un altro responsabile. Qui l’informativa non basta: serve l’autorizzazione nell’accordo di nomina, oppure la sostituzione dei dati prima dell’invio. Che cosa distingue un account personale da uno aziendale, con lo stesso fornitore, lo spiega la pagina su GDPR e scelta dell’assistente.
Clausola sull’IA per il mandato: il testo da copiare
Il testo che segue si inserisce nel mandato professionale o nella lettera d’incarico, oppure si consegna come foglio a parte ai clienti già in carico. Riprende i punti che CNF e CNDCEC hanno già fissato, così resta riconoscibile per un Ordine, e aggiunge la frase sui dati al punto 3, da scegliere fra le due versioni della sezione successiva. Le parti fra parentesi quadre si compilano.
Informativa sull’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (art. 13, comma 2, l. 132/2025)
Nello svolgimento dell’incarico lo Studio potrà avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa, esclusivamente come supporto all’attività professionale, per compiti quali la ricerca normativa e giurisprudenziale, la sintesi e la traduzione di documenti, la revisione formale di testi e la predisposizione di bozze. Alla data della presente informativa lo Studio utilizza: [nome del servizio, fornitore e tipo di account].
Le valutazioni, le decisioni e gli atti restano del Professionista, che verifica personalmente il contenuto e le fonti di quanto predisposto con l’ausilio di tali sistemi e ne risponde. L’impiego di tali sistemi non comporta decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato ai sensi dell’art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679.
[Frase sui dati: versione A oppure versione B.]
Per ogni altro aspetto il trattamento dei dati personali resta disciplinato dall’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, che il Cliente dichiara di aver ricevuto.
Il Cliente può chiedere in qualsiasi momento quali sistemi sono in uso nel suo incarico e con quali misure, e può chiedere, con richiesta espressa, che nel suo incarico non se ne faccia uso. Lo Studio comunica per iscritto ogni variazione rilevante dei sistemi indicati al punto 1.
Luogo e data ____________ Il Professionista ____________
Il Cliente dichiara di aver ricevuto la presente informativa e di averne compreso il contenuto. ____________
Rispetto ai modelli nazionali cambiano quattro cose. Il punto 1 nomina gli strumenti, perché «sistemi di intelligenza artificiale» senza nome non è esaustivo, e da un servizio all’altro le cose cambiano molto, come mostra il caso di Microsoft Copilot.
Il punto 3 dice che cosa arriva al fornitore. Il punto 4 collega l’informativa privacy invece di ripetere una promessa generica. Il punto 5 toglie il «motivata» della clausola del CNDCEC: pretendere che il cliente motivi il suo no all’IA è una scelta legittima, ma va fatta consapevolmente, e chi la condivide può rimettere la parola.
Per la parte assistita diversa dal cliente
La legge nomina chi riceve la prestazione, il codice dei commercialisti il cliente e la parte assistita. Se chi firma il mandato non coincide con chi riceve la prestazione, per esempio una società che incarica lo studio per un proprio amministratore, l’informativa va data a entrambi. Basta aggiungere il nome della parte assistita in testa e una seconda riga di presa visione.
La frase sui dati del cliente, in due versioni
Il punto 3 della clausola ha due versioni perché descrive quello che lo studio fa davvero, e non quello che vorrebbe fare. Sono scritte per essere copiate così come sono. Prima di scegliere, rileggi la procedura della sezione successiva: la versione A è la più rassicurante per il cliente, e proprio per questo è quella che impegna di più.
Versione A: se i dati identificativi li sostituisci prima di incollare
- Prima di essere inseriti in un sistema di intelligenza artificiale fornito da terzi, i testi e i documenti relativi all’incarico vengono trattati sui computer dello Studio, in modo che i dati identificativi del Cliente e delle altre persone coinvolte, quali nomi, codici fiscali, partite IVA, IBAN, indirizzi e recapiti, siano sostituiti da indicazioni generiche. La corrispondenza fra le indicazioni generiche e i dati reali resta sui computer dello Studio e non è comunicata al fornitore.
I fatti, gli importi e le questioni oggetto dell’incarico possono essere elaborati dal sistema nella misura necessaria all’attività di supporto. Poiché dal contesto può restare possibile risalire alle persone, lo Studio non inserisce in tali sistemi documenti integrali contenenti dati relativi alla salute o a procedimenti penali.
La versione A non promette che non esce niente, e non deve farlo. Promette una cosa precisa, la sostituzione dei dati identificativi, e ammette il limite: il contesto. Per questo non usa mai la parola anonimizzati. Finché lo studio conserva la corrispondenza per rimettere i nomi al loro posto, si parla di pseudonimizzazione e il regolamento europeo resta applicabile, come spiega la pagina sui dati pseudonimizzati.
Versione B: se i dati del cliente arrivano al fornitore
- I testi e i documenti relativi all’incarico, compresi i dati personali del Cliente e delle altre persone coinvolte, possono essere trasmessi al fornitore del sistema indicato al punto 1, che li tratta in qualità di responsabile del trattamento sulla base di un accordo ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e per le sole finalità del servizio.
Lo Studio utilizza esclusivamente versioni del servizio che, in base alle condizioni contrattuali del fornitore, non impiegano tali dati per l’addestramento dei modelli. Il luogo del trattamento e le garanzie per l’eventuale trasferimento fuori dall’Unione europea sono indicati nell’informativa privacy dello Studio.
La versione B si può firmare solo se è vera parola per parola. Con un account personale di un assistente generalista non la puoi scrivere: di solito non c’è un accordo di trattamento, e l’uso per l’addestramento dipende da un’impostazione, non da un contratto. È lo stesso punto che la Guida del CNDCEC fa sui servizi di livello consumer, giudicati inconciliabili con il segreto che grava sui professionisti.
E attenzione ai file: quello che un documento caricato porta con sé, oltre al testo visibile, lo racconta la pagina sui documenti caricati in ChatGPT.
Prima di firmare la versione A: la procedura che la rende vera
Una clausola descrive un comportamento. Se lo studio ha cinque persone che incollano testi in un assistente, la versione A è vera solo se tutte e cinque sostituiscono i dati ogni volta, anche alle sette di sera con la scadenza addosso. Prima di metterla nel mandato, conviene scrivere la procedura che la sostiene:
- Decidere quali assistenti sono ammessi, con quale account, e scriverli al punto 1.
- Stabilire che nessun testo del cliente entra in un assistente senza la sostituzione dei dati identificativi.
- Rileggere il testo prima dell’invio, perché un nome senza segnali intorno o un codice senza la sua dicitura possono sfuggire a qualunque strumento.
- Tenere fuori i documenti integrali con dati sanitari o penali, come promette l’ultima frase della versione A.
- Annotare nel fascicolo l’uso fatto dell’IA, come chiede il vademecum del COA di Roma, e aggiornare la documentazione richiesta dal paragrafo 5.5.2.
Tutte le persone dello studio sostituiscono i dati identificativi ogni volta, seguendo una procedura scritta?
SìVersione A, con la procedura qui sopra e la rilettura prima dell'invio.
NoPassa alla domanda successiva.
I dati arrivano al fornitore con un accordo ai sensi dell'art. 28 del GDPR e un servizio che per contratto non li usa per l'addestramento?
SìVersione B, con luogo del trattamento e garanzie indicati nell'informativa privacy.
Nessuna delle due: con un account personale di un assistente generalista non si può firmare né l'una né l'altra. Prima serve la procedura o il contratto.
Dove entra uno strumento, e dove no
La sostituzione si può fare a mano, con pazienza. Nonimo è stato costruito per farla con un tasto: selezioni il testo sul tuo computer, premi il tasto, e i nomi, i codici fiscali, le partite IVA e gli IBAN che il motore riconosce diventano etichette come [PERSONA_1] prima di arrivare all’assistente. E quando riporti indietro la risposta dell’assistente, i valori originali tornano al loro posto, sempre sul tuo computer.
C’è però un limite che la clausola deve rispettare. Il programma non blocca niente: se qualcuno incolla senza premere il tasto, il testo parte com’era. Per questo la versione A regge solo con la procedura sopra.
Uno studio con collaboratori ha bisogno anche delle regole scritte e della misura che le fa rispettare, che trovi nella pagina dedicata agli studi con più postazioni. Che cosa il motore copre e che cosa no, con le prove che puoi ripetere da solo, sta nella pagina sulla sicurezza.
Avvocati: informativa al cliente, procura e dati della controparte
Per l’avvocato l’informativa si innesta sull’articolo 27 del codice deontologico forense, che già impone di informare la parte assistita all’assunzione dell’incarico sulle caratteristiche dell’incarico e sulle attività da svolgere. Lo schema del CNF si può usare così com’è per la parte sull’IA, e la clausola di questa pagina si può affiancare per la frase sui dati.
Un giudice l’ha cercata nella procura
Con un’ordinanza datata 20 febbraio 2026, il Tribunale di Ferrara ha dichiarato inammissibile un ricorso per consulenza tecnica preventiva e ha giudicato tamquam non esset una conversazione con ChatGPT prodotta in giudizio. Nel motivare, il giudice ha annotato che non c’era evidenza, «almeno nella procura conferita dal ricorrente», dell’avvertimento dell’articolo 13, comma 2. È un inciso, non una sanzione, ma dice dove un magistrato è andato a guardare.
La procura alle liti non è il posto naturale per l’informativa, che è un atto fra studio e cliente e non un atto del processo. Una riga in procura che richiama l’informativa già consegnata, con la sua data, costa poco e risponde in anticipo alla domanda di Ferrara. Il ragionamento completo su segreto, codice penale e atti lo trovi nella pagina sul segreto professionale davanti a ChatGPT.
I dati della controparte non firmano niente
Nell’atto non ci sono solo i dati del tuo cliente, e l’informativa la riceve solo lui. Le altre persone finiscono nell’assistente alle stesse condizioni, senza che nessuno le abbia avvisate.
| chi compare nell’atto | riceve l’informativa IA | lo copre la versione A |
|---|---|---|
| il cliente | sì | sì |
| la controparte | no | sì |
| testimoni e consulenti tecnici | no | sì |
| i figli minori in una causa di famiglia | no | sì |
Fonte: clausola di questa pagina, punto 3, versione A.
Il vademecum del COA di Roma chiede di rimuovere nomi, riferimenti e dettagli identificativi, e di evitare i chatbot pubblici per i testi con dati riservati.
La versione A copre anche chi non ha firmato niente, perché parla del Cliente «e delle altre persone coinvolte». È un motivo in più per preferirla nel contenzioso. Le misure pensate per il lavoro sugli atti sono raccolte nella pagina per gli studi legali.
Commercialisti e consulenti del lavoro: l’IA citata anche nei documenti consegnati
Per il commercialista il quadro è il più fitto dei tre. C’è l’articolo 13 della legge, c’è l’articolo 21 comma 10 del codice deontologico con la menzione «anche nella eventuale documentazione prodotta», e c’è la Guida, che al paragrafo 5.5.2 chiede di documentare misure e comunicazioni. La clausola tipo del CNDCEC, ripubblicata anche dall’Ordine dei commercialisti di Roma, copre il mandato; la menzione nei documenti prodotti va aggiunta a parte.
In pratica basta una riga in calce al parere, alla relazione o al documento consegnato, per esempio questa:
Nella predisposizione del presente documento lo Studio si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale per attività di supporto, con verifica integrale da parte del Professionista, secondo l’informativa consegnata con il mandato.
Non serve ripetere la frase sui dati: sta nel mandato, e la riga in calce vi rinvia.
I dati che il commercialista tratta per conto dell’azienda
Buste paga, contabilità, dichiarazioni: gran parte dei dati che passano dallo studio non riguardano il cliente, ma i suoi dipendenti, i suoi fornitori e i suoi clienti. E proprio nelle buste paga dei dipendenti viaggiano i dati sensibili del cedolino, dal sindacato alla malattia, che il GDPR tutela più di quelli comuni.
Per molti di questi dati lo studio agisce come responsabile del trattamento, e per usare un assistente su quei documenti serve l’autorizzazione del titolare prevista dall’articolo 28, paragrafo 2, del GDPR, oppure un testo in cui quei dati non ci sono più. Nel lavoro quotidiano è la versione A a tenere insieme le due cose.
Consulenti del lavoro: la tracciabilità
Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro non ha diffuso un modulo. La circolare di inizio ottobre 2025 raccomanda comunicazioni «chiare e tracciabili» e ricorda che la responsabilità personale del professionista, articolo 2232 del codice civile, non si attenua con l’IA.
Per un consulente che lavora ogni giorno su cedolini e anagrafiche, la clausola di questa pagina con la versione A risponde a quella richiesta di tracciabilità, purché firmata e conservata. La situazione del commercialista che incolla la bozza di una dichiarazione è descritta nella pagina per i commercialisti.
Informativa mancante o vecchia: che cosa rischia lo studio
L’articolo 13 non prevede una sanzione per chi non comunica, e chi racconta una multa per l’informativa mancata la inventa. Le conseguenze però esistono, e vengono da norme diverse. Conviene conoscerle per decidere quanto tempo dedicare a un foglio di una pagina.
| da dove viene | che cosa può succedere |
|---|---|
| Codice deontologico CNDCEC, art. 21 c. 10 | violazione deontologica, dal 21 novembre 2025 |
| Vademecum del COA di Roma, uso improprio dell’IA | possibile procedimento davanti al Consiglio distrettuale di disciplina |
| Il mandato | contestazione della diligenza, perdita di fiducia |
| Processo | un giudice che annota l’assenza, come a Ferrara |
| GDPR, artt. 13, 14 e 28 | fornitore non indicato fra i destinatari, subresponsabile non autorizzato |
Fonti: codice deontologico CNDCEC, artt. 21 e 45; vademecum del COA di Roma, punto 9; Tribunale di Ferrara, ordinanza del 20 febbraio 2026; Regolamento (UE) 2016/679.
Quando l’informativa invecchia
Un’informativa sull’IA può diventare falsa senza che nessuno la tocchi. Succede quando lo studio cambia assistente, passa da un account personale a uno aziendale, comincia a usare la trascrizione delle telefonate o un agente che lavora sui file. Il punto 5 della clausola impegna a comunicarlo per iscritto, e la documentazione del paragrafo 5.5.2 è il posto dove accorgersene.
Una verifica all’anno, confrontando il punto 1 della clausola con gli strumenti davvero installati, basta nella maggior parte degli studi. Sul versante europeo, chi può già sanzionare l’uso dell’IA e chi aspetta i decreti lo trovi in AI Act, deployer e sanzioni. Sul versante italiano il foglio da consegnare al cliente è questo, e la riga sui dati è quella che lo rende esaustivo davvero.
Fonti
Tutte aperte e lette per intero il 24 settembre 2026.
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 13 (Normattiva): i due commi, testo in vigore dal 10 ottobre 2025.
- CNF, comunicazione ai COA del 13 ottobre 2025 (PDF, prot. 7816): la lettera di accompagnamento; lo schema è nel file allegato, ripubblicato dall’Ordine degli avvocati di Milano, identico a quelli di Modena e Roma.
- CNDCEC, comunicato n. 119 del 9 ottobre 2025 (commercialisti.it): l’annuncio della clausola contrattuale tipo e dei suoi cinque temi.
- CNDCEC e FNC, Guida operativa di intelligenza artificiale #3, 24 ottobre 2025 (PDF): la clausola in appendice D (p. 116), il paragrafo 5.5.2 sulla documentazione, il paragrafo 5.6 sul momento della comunicazione.
- CNDCEC, codice deontologico modificato nella seduta del 20 novembre 2025 (PDF): art. 21, commi 9 e 10; art. 45, comma 1 bis, sull’entrata in vigore il 21 novembre 2025.
- Ordine degli avvocati di Firenze, comunicazione del 9 ottobre 2025 (pagina): le formule A, B e C, l’accettazione raccomandata e non indispensabile, la libertà sul documento.
- Confprofessioni, modulo di informativa sull’utilizzo di strumenti di IA (PDF): i cinque punti, le caselle su tipo e provenienza dei sistemi, il rinvio al «D.Lgs.193/2006».
- Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, circolare del 6 ottobre 2025 (PDF): comunicazioni chiare e tracciabili, responsabilità dell’art. 2232 c.c.
- Decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (Normattiva): codice comunitario dei medicinali veterinari.
- Tribunale di Ferrara, ordinanza del 20 febbraio 2026 (PDF de La Nuova Procedura Civile, pubblicata il 7 marzo 2026): la conversazione con ChatGPT tamquam non esset e l’avvertimento dell’art. 13 non trovato nella procura.
- COA di Roma, Commissione processo civile, breve vademecum per avvocati sull’utilizzo dell’IA (PDF): trasparenza verso il cliente, annotazione nel fascicolo, rimozione dei dati identificativi.
- Codice deontologico forense, art. 27 (PDF del CNF): informazione alla parte assistita all’assunzione dell’incarico.
- Regolamento (UE) 2016/679, artt. 13, 14 e 28 (testo del Garante): destinatari, trasferimenti, autorizzazione scritta per ricorrere a un altro responsabile.
Questa pagina ha finalità informative e non è un parere legale. Per il caso concreto rivolgiti al tuo Ordine o a un professionista abilitato.
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Domande frequenti
Informativa intelligenza artificiale ai clienti: che cosa deve contenere?
Un'informativa completa sull'uso dell'IA dice quali sistemi usi, per quali attività, chi verifica il risultato e che cosa succede ai dati del cliente. La legge 132, all'articolo 13, chiede solo che sia chiara, semplice ed esaustiva, e i modelli di CNF e CNDCEC coprono bene i primi tre punti. Il quarto lo risolvono con un rinvio al GDPR. Nonimo non scrive la frase al posto tuo, ma può essere la misura che la rende vera.
Basta la clausola del CNDCEC nel mandato professionale?
Per il dovere di comunicare, quasi sempre sì; per dire che cosa accade ai dati, no. La clausola dell'appendice D della Guida operativa #3 spiega finalità ausiliarie, controllo umano, esclusione di decisioni automatizzate e diritto di opposizione, e sui dati rinvia al GDPR e all'informativa privacy. Aggiungere una frase propria resta tuo compito. Se la frase dice che i dati identificativi vengono sostituiti, Nonimo è uno dei modi per farlo davvero.
Il cliente deve firmare l'informativa per presa visione?
La legge non lo chiede, ma conviene. Il comma 2 dell'articolo 13 parla di informazioni comunicate, non di consenso, e l'Ordine degli avvocati di Firenze, nelle sue tre formule, definisce l'accettazione non indispensabile ma raccomandata. La firma è la prova più semplice che l'hai consegnata. Nonimo lavora su un altro piano, cioè sui dati che partono verso l'assistente; la prova della consegna resta un foglio firmato nel fascicolo.
Nell'informativa va scritto il nome dello strumento, per esempio ChatGPT?
Non è obbligatorio, ma rende l'informativa più trasparente e più facile da aggiornare. La norma parla di informazioni relative ai sistemi utilizzati, e il modulo diffuso da Confprofessioni chiede almeno il tipo di sistema e se è prodotto in Italia, nell'Unione o fuori. Indicare servizio e piano risponde alla domanda che il cliente farebbe comunque. Nonimo funziona con qualunque assistente, quindi lì non cambia che cosa scrivi.
Ai clienti con un incarico precedente al 10 ottobre 2025 va mandata?
Sì, se nel loro incarico usi l'intelligenza artificiale. L'articolo 13 non ha una norma transitoria, e l'Ordine degli avvocati di Firenze ha avvertito che dal 10 ottobre 2025 non farla equivale a violare una norma di legge. Per chi ha già firmato basta una comunicazione scritta a parte, con la firma per presa visione. Se nel frattempo lo studio ha cambiato strumenti o procedure, è il momento buono per scrivere la frase sui dati.
L'informativa IA sostituisce l'informativa privacy?
No, sono due documenti con due basi diverse. L'informativa privacy nasce dagli articoli 13 e 14 del GDPR e deve indicare, fra l'altro, i destinatari dei dati e gli eventuali trasferimenti fuori dall'Unione; quella sull'IA nasce dall'articolo 13 della legge 132. Se il fornitore dell'assistente riceve dati personali, va nominato nella prima. Se i dati identificativi li sostituisce Nonimo sul computer, al fornitore quei dati non arrivano.
Posso scrivere al cliente che i suoi dati vengono anonimizzati?
Solo se è vero, e con uno strumento che conserva la corrispondenza per rimettere i nomi al loro posto non lo è. Finché qualcuno ha la chiave per tornare indietro si tratta di pseudonimizzazione, e per lo studio il dato resta personale. Scrivi che i dati identificativi vengono sostituiti prima dell'invio. È la parola giusta anche per Nonimo, che sostituisce e poi riporta i valori originali sul tuo computer.
Che cosa succede se lo studio non consegna l'informativa IA?
L'articolo 13 non prevede una sanzione propria, ma le conseguenze arrivano da altre strade. Per i commercialisti, dal 21 novembre 2025, l'omissione viola l'articolo 21 comma 10 del loro codice deontologico; per tutti pesa sul rapporto fiduciario e sulla responsabilità contrattuale. E a Ferrara un giudice l'ha già cercata nella procura. Nonimo limita quello che lascia lo studio; l'obbligo di informare resta in capo a te.
Nella clausola posso citare il programma che sostituisce i dati?
Puoi, ma non conviene: nella clausola va descritta la misura, non il marchio. Nella Guida del CNDCEC, il paragrafo 5.5.2 vuole che lo studio tenga traccia delle sue misure di riservatezza, e quello è il posto per nomi, versioni e date. Il cliente deve capire che cosa succede ai suoi dati, non quale software hai installato. Se cambi strumento, la clausola resta vera; Nonimo lo scrivi nel registro interno dello studio.